Trattamento di fine mandato amministratori - Deducibilità - Limitazioni (C.T. Reg. Napoli 1.12.2015 n. 10730)
Trattamento di fine mandato amministratori - Deducibilità - Limitazioni (C.T. Reg. Napoli 1.12.2015 n. 10730)
Ad avviso della sentenza in commento, in forza del richiamo del comma 4 dell'art. 105 del TUIR ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il limite dell'importo di accantonamento al TFM della retribuzione dell'amministratore deducibile viene stabilito con i medesimi criteri stabiliti per il lavoratore dipendente, e quindi secondo la regola dell'art. 2120 c.c.
Pertanto, il criterio di calcolo di cui all'art. 2120 c.c. segna il limite dell'importo deducibile ai sensi dell'art. 105 TUIR sia per i lavoratori dipendenti sia per le fattispecie richiamate dall'art. 105 co. 4 che rinvia all'art. 17 lett. c), d) e f), fermo restando che, ai fini della regolazione civilistica del rapporto, all'amministratore può essere applicato un accantonamento per TFM in misura maggiore, con la conseguenza che non è deducibile l'accantonamento nella misura in cui supera il limite determinato come sopra.