RADDOPPIO DEI TERMINI: SOLO SE IL REATO TRIBUTARIO È CONFIGURABILE (Commissione tributaria provinciale Brescia, sez. V, sentenza 13/01/2016, n. 51)
RADDOPPIO DEI TERMINI: SOLO SE IL REATO TRIBUTARIO È CONFIGURABILE
Il raddoppio dei termini dell’accertamento è ammesso solo a condizione che il reato tributario sia configurabile sia nei suoi elementi oggettivi sia negli elementi soggettivi. Non è ammesso un uso pretestuoso dello stesso se la violazione commessa ha solo astrattamente rilevanza penale. Sono queste le conclusioni della Commissione tributaria provinciale di Brescia, nella sentenza n. 51/5/2016 depositata il 13 gennaio 2016, con cui la CTP ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente: l’Amministrazione finanziaria ha utilizzato in modo pretestuoso e strumentale l’istituto del raddoppio dei termini dato che la contestazione era relativa unicamente al disconoscimento di un credito IVA per una fattura ricevuta e considerata soggettivamente inesistente.
(Commissione tributaria provinciale Brescia, sez. V, sentenza 13/01/2016, n. 51)