Sede del concessionario locale diversa dal domicilio del contribuente/ubicazione dell'immobile - Illegittimità costituzionale (Corte Cost. 3.3.2016 n. 44)
Le liti sulle cartelle vanno alla commissione tributaria dove ha sede l’impositore, non invece dove ha sede la società che cura la riscossione
La Corte Costituzionale è intervenuta sulla competenza territoriale del contenzioso tributario degli enti locali: ha chiarito che la competenza nasce dalla sede dell’ufficio impositore, cioè quello presso cui si è formato il ruolo, non dalla sede della società che cura la riscossione per l'ente;
E' stato dichiarato incostituzionale l'art. 4 del DLgs. 546/92, nella parte in cui prevede che la competenza del giudice tributario si radica con riferimento alla sede del concessionario locale che ha emanato l'atto, anzichè con riferimento alla sede dell'ente locale concedente.
L'art. 4 del DLgs. 546/92, prima della dichiarazione di incostituzionalità, comportava il seguente effetto: ove un ente locale, ubicato in Calabria, avesse affidato in concessione l'attività di accertamento dei tributi ad una società con sede ad Aosta, i contribuenti avrebbero dovuto ricorrere, depositare gli atti e partecipare all'udienza presso quest'ultima città, con evidente lesione del diritto di difesa.
Infatti, l'ente locale, dal punto di vista processuale, non aveva alcun vincolo territoriale circa la scelta del concessionario.