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Tributi - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo - Preventiva notifica di avviso contenente intimazione ad adempiere entro cinque giorni - Integrato nell’avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nel provvedimento di fermo

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Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1690

Tributi - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo - Preventiva notifica di avviso contenente intimazione ad adempiere entro cinque giorni - Integrato nell’avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nel provvedimento di fermo

Svolgimento del processo

La contribuente T.M. impugnava il provvedimento di fermo amministrativo del proprio autoveicolo Mercedes disposto da Equitalia nonché il relativo atto presupposto, cartella di pagamento relativa all'omesso pagamento dell'imposta di registro relativamente all'anno 1997, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari lamentando che la predetta cartella era stata notificata tardivamente oltre il termine prescrizionale ed Equitalia ETR spa era decaduta dal potere di agire esecutivamente ex art. 50 comma 2 DPR 602/1973.

La CTP rigettava il ricorso con sentenza nr. 15/5/09 successivamente appellata dalla contribuente e confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha proposto ricorso per cassazione T.M. con un motivo.

Equitalia ETR spa resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico motivo di ricorso la ricorrente T.M. lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 comma 2 ed 86 DPR 602/1973 nonché per vizio di motivazione in relazione all'art. 360 nr.3 e 5 cpc perché i giudici di appello avrebbero dovuto dichiarare la decadenza annuale per violazione dell'art. 50 comma 2 DPR 602/1973 secondo il quale quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo.

Nella fattispecie invece il provvedimento di fermo amministrativo adottato oltre un anno dalla notifica della relativa cartella non era stato preceduto da alcun avviso, verificandosi così un rinvio senza limiti di tempo di quell'inizio di esecuzione che, con norma avente portata generale, il legislatore ha sottoposto ad un preciso limite temporale.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto al pari dell'eccezione di illegittimità costituzionale da dichiarare irrilevante oltre che manifestamente infondata.

Infatti occorre rilevare che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata alla contribuente in data 25/2/2004 ma non opposta nei termini divenendo così definitiva ed inoppugnabile. Il successivo provvedimento di fermo amministrativo è stato comunicato con raccomandata in data 20/10/2006.

Ciò premesso è vero che il fermo non è stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 50 secondo comma DPR 602/1973. Tuttavia, secondo questa Corte, (sezioni unite 11 maggio 2009 nr. 10672): "Il preavviso di fermo è stato istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvedere a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell'Agenzia delle Entrate dispone, inoltre, che nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo". Sicché il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Come è evidente il preavviso si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile."

Da quanto sopra emerge che il preavviso di cui all'art. 50 secondo comma dpr 602/1973, nel senso di invito ad adempiere entro cinque giorni, è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nel provvedimento di fermo e pertanto risulta assicurata la finalità di garanzia della norma invocata.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese a favore di Equitalia ETR spa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente T.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore di Equitalia ETR spa che si liquidano in e 2.500,00 complessivamente.

Agenzia entrate

Consiglio nazionale

Ministero economia