Tributi - IVA - Avviso di rettifica basato su verbale della Dogana - Mancata allegazione del pvc - Annullamento dell’avviso
Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 marzo 2016, n. 4160
Tributi - IVA - Avviso di rettifica basato su verbale della Dogana - Mancata allegazione del pvc - Annullamento dell’avviso
Ritenuto in fatto
1. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di -Latina n. 163/02/06, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società S. SRL, era stato annullato l'avviso di accertamento n. RC 4030200149 - concernente l'imposta IVA per l'anno 2002, sia sulla base dell'eccezione preliminare di mancata allegazione del pvc redatto dall'Ufficio Dogane di Gaeta, cui la motivazione dell'atto rinviava per relationem, sia perché ritenute infondate sul piano probatorio le censure mosse nell'accertamento.
2. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 271/40/09, depositata il 10.06.09 e non notificata, rigettava l'appello, ritenendo violato l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione dell'accertamento, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 212/2000, obbligo non surrogabile dalla conoscibilità dell'atto richiamato; escludeva inoltre, che la semplice riproduzione del contenuto essenziale del pvc, considerata la complessità ed articolazione delle contestazioni mosse al contribuente, fosse idonea a surrogare l'obbligo di allegazione de quo.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, incardinato su tre motivi, nei confronti della società A.C. SRL in liquidazione (già S. SRL) che non ha spiegato difese.
Considerato in diritto
1.1. Primo motivo - Violazione degli artt. 54, comma 2, e 56 del DLGS n. 546/1992 (art. 360, comma 1 n. 4, cpc).
Sostiene la ricorrente che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per le seguenti ragioni: a) che l'Ufficio IVA aveva effettuato la rettifica sulla base del verbale della Dogana senza procedere ad ulteriori accertamenti in ordine alla natura delle violazioni; b) che l'Ufficio non aveva adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente; mentre di contro il giudice di secondo grado ha respinto l'appello dell'Ufficio in ragione : a) dell'omessa allegazione del pvc all'avviso di accertamento; b) della mancata dimostrazione della conoscenza da parte della società del predetto pvc.
Sulla scorta di tali elementi osserva che la pronuncia di primo grado si era espressa nel merito della pretesa tributaria, mentre quella di secondo grado aveva valutato un vizio preliminare a quello considerato in primo grado, senza entrare nel merito dell'atto, con decisione censurabile in quanto adottata nonostante il contribuente, nel costituirsi, mediante un atto contenente la pedissequa riproposizione delle doglianze di primo grado, avesse omesso di formulare apposita impugnazione incidentale.
1.2. Il motivo è inammissibile e va respinto.
1.3. Innanzitutto va considerato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione Regionale, ha dato atto in premessa che il primo giudice si era pronunciato anche accogliendo l'eccezione preliminare fondata sulla mancata allegazione del pvc, cui la motivazione dell'atto rinviava per relationem, e poi aveva esaminato le doglianze di merito, ritenendole ugualmente fondate.
La palese contraddizione tra quanto, della prima sentenza, è riportato nella sentenza impugnata, peraltro non oggetto di censura, e quanto sostenuto dal ricorrente pregiudica la comprensione del motivo e lo rende inammissibile, tanto più che la ricorrente riproduce solo parzialmente la sentenza di primo grado.
Va peraltro osservato che la società contribuente, nel resistere all'appello, aveva ribadito la doglianza relativa al difetto di motivazione per relationem dell'avviso, già formulata in primo grado, che la parte totalmente vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale e che dalla costituzione risultava che la società non aveva, nemmeno implicitamente, rinunciato al motivo (cfr. Cass. n. 20172/2014; n. 6550/2013).
2.1. Secondo motivo - Insufficienza della motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cpc, sul fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella effettiva conoscenza del pvc, richiamato nell'atto di contestazione da parte della società verificata, in quanto la CTR ha negato tale circostanza senza considerare che l'Ufficio aveva depositato dinanzi al giudice di primo grado, una copia del pvc corredato dalla sottoscrizione, per ricevuta, del legale rappresentante della società.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché prospetta un vizio revocatorio.
2.3. Si legge nell'avviso di accertamento, così come riportato nel ricorso per cassazione, che lo stesso era stata emesso a seguito di pvc redatto dai funzionari della Agenzia delle Dogane di Gaeta sot. di Aprilia, nei confronti della S. SRL in data 12.11.03, con cui erano stati contestati una serie di rilievi. Sempre in ricorso è riprodotto il pvc redatto in data 12.11.03, ,che risulta sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentate della S. SRL.
2.4. Orbene, la circostanza che il giudice di merito abbia pronunciato la sentenza sulla base di un avviso di accertamento ritenuto non sufficientemente motivato mediante il rinvio per relationem, per mancanza della prova delle effettiva conoscenza dell'atto presupposto, ivi richiamato, costituito dal processo verbale di constatazione, ove lo stesso, depositato in giudizio, riporti la sottoscrizione del legale rapp. p.t. della società, e non vi sia controversia su quest'ultima circostanza, integra un vizio revocatorio denunciabile solo ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. n. 2412 del 04/02/2014).
3.1. Terzo motivo, proposto in subordine - Violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 16, comma 2, del DLGS n. 472/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cpc.
A parere della ricorrente Agenzia la CTR ha errato nell'applicare le norme indicate le quali prevedono che se la motivazione dell'atto fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Sostiene la ricorrente che la CTR, dopo avere apoditticamente affermato che il pvc richiamato per relationem non era conosciuto dalla parte privata, aveva respinto l'impugnativa dell'Ufficio, affermando che, sebbene l'avviso di accertamento riproducesse il contenuto essenziale del pvc richiamato ob relationem, lo stesso doveva ritenersi, comunque, invalido, in quanto la tipologia e la complessità delle contestazioni formulate al contribuente rendevano necessaria l'allegazione del pvc.
3.2. Anche il terzo motivo è inammissibile.
3.3. Trova applicazione nel caso in esame il principio per cui "In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (Cass. n. 4178/2007; cfr. n. 8315/2013).
Nel caso in esame sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura una valutazione in fatto circa la sufficienza della riproduzione del contenuto essenziale del pvc contenuta nell'avviso di accertamento, chiedendo un riesame del merito che non può trovare ingresso in sede di giudizio di legittimità.
4.1. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità di tutti i motivi.
4.2. Nulla per le spese stante il mancato svolgimento di attività difensive da parte dell’intimata Agenzia.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso per inammissibilità di tutti i motivi.