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Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione - Interessi e aggio - Specificazione insufficiente - Illegittimità - Sussiste

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Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCE - Sentenza 26 febbraio 2016, n. 620

Tributi - Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione - Interessi e aggio - Specificazione insufficiente - Illegittimità - Sussiste

La Coop CS.S. RISVEGLIO - Società Cooperativa a r.l. - propone ricorso contro la cartella esattoriale n.05920130028073214, notificata dal E.S. SpA il 6/3/2014, con la quale veniva richiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate, il pagamento di imposte Iva, Ires ed Irap, con interessi e sanzioni, relativamente all'anno d'imposta 2006, per l'importo complessivo di €.86.822,59: il tutto riguardava l'iscrizione a ruolo originata da accertamento dei redditi n. TVM030303832/2011, per somme dovute a seguito della decisione di questa Commissione tributaria n. 270/04/2013; la ricorrente chiede l'annullamento della cartella opposta, eccependone la nullità per difetto di motivazione nonché per difetto di sottoscrizione, l'illegittimità per eccessività dell'aggio applicato ed infine l'illegittimità costituzionale dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art. 97 della Costituzione, dato che l'indennità di mora spettava all'esattore quando vigeva l'obbligo del "non riscosso per riscosso", avendo lo stesso anticipato le somme iscritte a ruolo, obbligo ora abolito.

Si è costituito l'agente per la riscossione Equitalia ed ha sostenuto la sufficienza della motivazione della cartella impugnata, e comunque la legittimità della stessa, perché corrispondente alla norma portata dal modello ministeriale relativo, ed infine la legittimità dell'aggio; ha chiesto il rigetto del ricorso.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva per gli eccepiti difetti della cartella di che trattasi, nel contempo sostenendone la legittimità, e chiedendo il rigetto del ricorso.

Al termine dell'udienza il Collegio, riunito in camera di consiglio ha così deciso.

Motivi della decisione

Il ricorso può essere accolto parzialmente, annullando la pretesa limitatamente agli interessi ed all'aggio: quanto agli interessi, compresi quelli di mora, non vi è alcuna indicazione del tasso, di modo che la quantificazione così come operata dall'Ufficio di riscossione non è suscettibile di essere controllata.

Egualmente dicasi per il compenso di riscossione, la cui determinazione non è suscettibile di alcun controllo: manca ogni riferimento normativo e l'indicazione della percentuale.

Si tenga conto che l'intelligibilità della pretesa va valutata in relazione alla capacità di comprensione dell'uomo medio: la conoscenza dei tassi di interesse e della percentuale relativa al compenso di riscossione costituisca patrimonio di un tecnico in materia tributaria e non certamente del cittadino - uomo medio.

Le questioni di legittimità costituzionale rimangono assorbite.

La spese di giudizio vanno interamente compensate, attesa la parziale soccombenza di entrambe le parti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, annulla la pretesa limitatamente alle voci relative agli interessi e al compenso per la riscossione. Spese compensate.

Agenzia entrate

Consiglio nazionale

Ministero economia