Accoglimento del reclamo - Restituzione delle spese per la difesa tecnica (C.T. Prov. Campobasso n. 147/3/16)
Accoglimento del reclamo - Restituzione delle spese per la difesa tecnica (C.T. Prov. Campobasso n. 147/3/16)
Qualora l'ente impositore accolga il reclamo e, di conseguenza, renda potenzialmente inutile l'instaurazione del processo, il contribuente ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per la redazione dell'atto di reclamo stesso (C.T. Prov. Campobasso n. 147/3/16).
Pertanto, se, unitamente all'annullamento dell'atto a seguito del reclamo, non vengono restituite anche le spese processuali, il contribuente, per questa sola ragione, può costituirsi in giudizio.
È stata anche disposta la maggiorazione delle spese del 50% prevista per le liti soggette a reclamo dall'art. 15 co. 2-septies del DLgs. 546/92.
L’accoglimento del reclamo con il conseguente annullamento dell’atto illegittimo comporta l’obbligo per l’agenzia delle Entrate di rimborsare al contribuente le spese sostenute per la difesa tecnica. È quanto emerge dalla sentenza 147/03/2016 della Ctp Campobasso (presidente e relatore Di Nardo).
La pronuncia in esame sottolinea, infatti, come gli oneri economici connessi alla procedura di reclamo/mediazione assumano rilievo anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria accolga il reclamo e disponga l’annullamento del provvedimento impugnato senza adottare alcun provvedimento sulla domanda di rimborso delle spese sostenute per la fase amministrativa.
«L’avvenuto annullamento del provvedimento da parte dell’agenzia delle Entrate nella fase del reclamo - si legge in motivazione - non poteva comunque far venir meno l’interesse della ricorrente alla costituzione in giudizio, poiché non era stata comunque soddisfatta la sua richiesta di rimborso delle spese della fase del reclamo, spese che essa dovette necessariamente sopportare per la proposizione del reclamo/ricorso per il quale, attesa l’entità dell’importo richiesto (sia pure solo come tributo), aveva dovuto munirsi di un difensore».
Né si può obiettare che l’agenzia delle Entrate, anche se avesse voluto disporre il rimborso, non aveva modo di conoscere l’entità delle spese sostenute dalla ricorrente per la proposizione del reclamo/ricorso, poiché nella «Gazzetta Ufficiale» del 2 aprile 2014 «sono bene precisate le tariffe previste per la difesa innanzi alle Commissioni tributarie provinciali, tariffe suddivise per scaglioni secondo il valore della domanda (da determinare ex articolo 12, Dlgs 546/92) e le varie fasi del processo, fasi tra le quali nella specie rilevavano di certo quelle relative allo studio della controversia e all’introduzione del giudizio, fase quest’ultima nella quale deve necessariamente essere ricompresa anche la predisposizione e notificazione del ricorso».
Quindi l’omessa liquidazione delle spese ha reso necessario che la contribuente instaurasse il contenzioso mediante la costituzione in giudizio. E la Ctp ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’accertamento impugnato ma ha riconosciuto l’obbligo di pagamento delle spese di giudizio per 4.248 euro, inclusa la maggiorazione del 50% (prevista dall’articolo 15, comma 2-septies del Dlgs 546/1992).
IL SOLE 24 ORE