Assunzioni dal programma Garanzia Giovani - Chiarimenti (circ. INPS 16.2.2016 n. 32)
Assunzioni dal programma Garanzia Giovani - Chiarimenti (circ. INPS 16.2.2016 n. 32)
Con questo intervento di prassi, l'INPS esamina alcuni aspetti della disciplina dell'incentivo per l'assunzione dei giovani ammessi al c.d. "Programma Garanzia Giovani", focalizzandosi in particolar modo sulla possibilità - confermata dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 385/2015 - di fruire del bonus oltre il limite degli aiuti de minimis ex Regolamento Ue 1407/2013, qualora l'assunzione in questione determini un incremento occupazionale netto ex art. 2 del Regolamento Ue 651/2014, inteso come l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento. In più, si ricorda che il citato art. 2 stabilisce che i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente, va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno (ULA). Sul punto, l'INPS evidenzia come in realtà il citato Regolamento Ue 651/2014 consenta tale deroga sulla base di fasce di età. In pratica,per i giovani aventi un'età compresa tra i 16 e i 24 anni è sufficiente il solo incremento occupazionale netto, mentre per coloro che hanno un'età compresa tra i 25 e i 29 anni è ulteriormente necessario che per il giovane sussista almeno una delle seguenti condizioni:
- non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale oppure, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% l'analoga disparità media rilevata in tutti i settori economici dello Stato.
Infine, si chiarisce che l'incentivo può essere comunque fruito laddove, con l'assunzione del giovane, l'incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti causata da: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d'età; riduzione volontaria dell'orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.