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Entrate tributarie - Notifica della cartella di pagamento - Prescrizione per gli atti successivi (C.T. Reg. Roma 1.12.2015 n. 6381/2/15)

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Entrate tributarie - Notifica della cartella di pagamento - Prescrizione per gli atti successivi (C.T. Reg. Roma 1.12.2015 n. 6381/2/15)
Nel momento in cui è stata notificata la cartella di pagamento, se questa rimane inoppugnata, diviene, come sancito da Cass. 24.2.2014 n. 4338, equiparabile ad un titolo giudiziale definitivo, con applicazione dell'art. 2953 c.c.
Pertanto, quand'anche la riscossione della pretesa sia soggetta ad una prescrizione più breve di dieci anni, se la cartella non viene opposta, per i momenti successivi opera l'ordinaria prescrizione decennale.

Giurisprudenza    C.T. Reg. Roma 1.12.2015 n. 6381/2/15  
Legislazione    art. 2953 c.c.

Allegati:
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