Avviso di spedizione o di ricevimento per l'appello? Cass.civile Ord.n. 18296 del 17/9/2015za n.18296 del 17.9.2015
Avviso di spedizione o di ricevimento per l'appello?
di Brandi Dott. Francesco
La Cassazione civile con Ordinanza n.18296 del 17.9.2015 ribadisce che per l'appello è idoneo il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata
Non costituisce motivo d'inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta, il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione, in quanto anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione, con la conseguenza che il relativo deposito deve ritenersi idoneo ad assolvere la funzione probatoria. Cio' anche in considerazione del principio, di recente ribadito, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria della Commissione tributaria adìta, decorre dalla data della ricezione dell'atto da parte del destinatario e non da quella di spedizione.
IL CASO
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa agli anni 1997 e 1998. I gradi di merito si concludevano appannaggio del contribuente. In particolare la Ctr della Sicilia dichiarava l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per tardività dello stesso.
Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 52 (rectius 53), per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l'appello in ragione della mancata produzione della ricevuta di spedizione, nonostante la presenza dell’avviso di ricevimento dal quale si evinceva la data di spedizione.
Ricorso e appello tramite posta: decorrenza del termine per il deposito
La vicenda del termine di costituzione del ricorrente nel caso di notifica del ricorso o dell’impugnazione mediante il servizio postale vede contrapposti due orientamenti della giurisprudenza di legittimità, tra l’altro fedelmente riportati dalla pronuncia in commento.
Con un primo orientamento, basato su un’interpretazione strettamente letterale la Cassazione ha ritenuto che “la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale ‘i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto’ (cfr. Cass. n. 7374 del 2011, n. 14246 del 2007, n. 20262 del 2004)”.
Un orientamento opposto, e più garantista per il ricorrente (che nei giudizi di appello può essere anche l’Agenzia delle Entrate), è contenuto nella sentenza del 21 aprile 2011, n. 9173, in cui è stato affermato che i trenta giorni previsti a pena di inammissibilità dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrono dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione del plico medesimo.
Con la citata sentenza n. 9173 del 2011, la Corte, attraverso un’interpretazione sistematica della norma, ha osservato che “l’art. 20, comma 2 (‘il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione’) riproduce l’esordio del quinto comma dell’art. 16 (‘qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione’)” e che quest’ultimo prosegue stabilendo che “i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”. A parere dei giudici di legittimità, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente si computa dalla data di notificazione del ricorso che, nel caso di spedizione mediante servizio postale, “non può che decorrere dalla data di recapito postale dell’atto al destinatario”. Sempre secondo la Corte, la circostanza che l’articolo 22 preveda, tra gli atti da depositare a cura del ricorrente, la ricevuta di spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche il deposito dell’avviso di ricevimento non costituisce ostacolo a tale interpretazione, rappresentando soltanto la possibilità per il ricorrente di costituirsi in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario.
Questo secondo orientamento, più favorevole al ricorrente, ha trovato conferma nelle successive pronunce della Suprema Corte; in particolare, nella sentenza del 28 giugno 2012, n. 10815 (...)
LA SENTENZA ANNOTATA
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato ritenuto fondato, in quanto come riconosciuto dalla sentenza impugnata era stata comunque depositata copia della ricevuta di ritorno.
A quest’ultimo proposito la Cassazione ha ritenuto di doversi conformare a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il deposito dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato è idoneo ad assolvere la funzione probatoria rimessa alla produzione dell'avviso di spedizione, giacchè esso riporta la data di spedizione (Cass. n. 4615/2008; id. N. 1174/2010; n. 8842/2014). (...)