Plusvalenze da cessione di partecipazioni - Deduzione e riporto a nuovo di minusvalenze - Annualità accertabile (C.T. Reg. Torino 5.11.2015 n. 1140/1/15)
Plusvalenze da cessione di partecipazioni - Deduzione e riporto a nuovo di minusvalenze - Annualità accertabile (C.T. Reg. Torino 5.11.2015 n. 1140/1/15)
Per effetto dell'art. 43 del DPR 600/73, l'avviso di accertamento, a pena di decadenza, va notificato entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 68 co. 5 del TUIR, "se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate".
Sul versante dei termini decadenziali, al pari di quanto era stato affermato per le perdite pregresse (C.T. Reg. Torino 14.11.2014 n. 1332/31/14), occorre accertare, per contestare la minusvalenza, l'anno in cui la stessa è stata dichiarata, e non quello, successivo, in cui il contribuente l'ha effettivamente utilizzata.
Giurisprudenza C.T. Reg. Torino 5.11.2015 n. 1140/1/15
Legislazione art. 43 DPR 29.9.1973 n. 600
Legislazione art. 68 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917
Giurisprudenza C.T. Reg. Torino 14.11.2014 n. 1332/31/14
Giurisprudenza C.T. Reg. Venezia 12.6.2007 n. 18/6/07