Richiesta di chiarimenti - Mancato rispetto dei sessanta giorni - Conseguenze (Cass. 11.11.2015 n. 23050)
Richiesta di chiarimenti - Mancato rispetto dei sessanta giorni - Conseguenze (Cass. 11.11.2015 n. 23050)
L'art. 37-bis co. 4 del DPR 600/73 stabilisce che, nel caso della c.d. "clausola antielusiva", l'accertamento "è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta".
I giudici rigettano la tesi secondo cui, ai fini del contraddittorio preventivo, sarebbe sufficiente la notifica della richiesta di chiarimenti, e non anche l'attesa dei 60 giorni successivi alla stessa.
In questi termini, "appare evidente che nessun rilievo può assumere la mancata allegazione di specifici pregiudizi subiti in conseguenza del mancato rispetto del termine".
Viene richiamata la ratio che sta alla base della sentenza Cass. SS.UU. 29.7.2013 n. 18184, secondo cui l'accertamento emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del verbale di constatazione è nullo, anche se l'art. 12 della L. 212/2000 non lo prevede espressamente.
Oltre a ciò, nel senso di valorizzare il confronto preventivo tra le parti proprio in ipotesi di accertamenti antielusivi si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 7.7.2015 n. 132.
[ CA ]
Giurisprudenza Cass. 11.11.2015 n. 23050
Legislazione art. 12 L. 27.7.2000 n. 212
Legislazione art. 37 bis DPR 29.9.1973 n. 600