Illegittimità dell’avviso di accertamento basato su mere dichiarazioni rilasciate da terzi agli organi verificatori
Sentenza del 04/05/2015 n. 318/2 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Illegittimità dell’avviso di accertamento basato su mere dichiarazioni rilasciate da terzi agli organi verificatori
Secondo la CTR di Potenza è illegittimo l'avviso di accertamento emesso in seguito a ricostruzione induttiva ex art. 39, comma 1, lettera d) del D.p.r. 600/1973 in cui si contestano maggiori ricavi non contabilizzati, sulla base di dichiarazioni rese da terzi agli organi verificatori ispettivi. Tali dichiarazioni infatti non sono assimilabili alle prove testimoniali e fanno fede fino a querela di falso. In conclusione i giudici lucani sostengono che la pretesa dell'Ufficio suffragata dalle sole dichiarazioni rilasciate da terzi, senza ulteriori, significativi elementi probatori non siano sufficienti a legittimare il contenuto dell'avviso di accertamento.