Indagini bancarie. L’autorizzazione non dev’essere allegata. Corte di Cassazione – Sezione Sesta (T) - Ordinanza 15807/15, pubblicata il 27 luglio.
Indagini bancarie. L’autorizzazione non dev’essere allegata. Corte di Cassazione – Sezione Sesta (T) - Ordinanza 15807/15, pubblicata il 27 luglio.
La Cassazione accoglie un ricorso del Fisco
L’omessa allegazione del provvedimento che autorizza le indagini bancarie non inficia l’accertamento ai fini IRPEF. È quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione – Sezione Sesta (T) - nell’ordinanza 15807/15, pubblicata il 27 luglio.
La CTR di Roma annullava un avviso di accertamento ai fini IRPEF, stante la mancata allegazione dell'atto autorizzativo all'acquisizione dei dati bancari del contribuente. L'Agenzia si opponeva a tale decisione deducendo la violazione degli artt. 32 (comma 1, n. 2 e n. 7), 33 e 38 del D.P.R. n. 600/73, nonché la falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della L. n. 212/00 e dell'art. 3 della L. n. 241/90, atteso che l’atto di autorizzazione alle indagini bancarie era stato regolarmente indicato nell'avviso di accertamento e la sua mancata allegazione non rendeva necessaria la sua esibizione al contribuente. Inoltre non poteva convenirsi con la CTR in ordine alla necessità della motivazione del provvedimento autorizzatorio, lo stesso avendo natura preparatoria e non provvedimentale.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate manifestamente fondato.
È già stato chiarito che l'autorizzazione prescritta ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. n.16874/2009).
Si è pure chiarito che l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi, non solo perché in relazione a essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perché la medesima, nonostante il “nomen iuris” adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per i quali la legge stabilisce l'obbligo di motivazione (Cass. n.14026 e n. 5849 del 2012).
È stato infine chiarito (Cass. n. 25771/14 e Cass. n. 25770/14) che l'erario può utilizzare il risultato di accertamenti bancari – purché debitamente autorizzati - effettuati nei confronti del contribuente anche se il provvedimento di autorizzazione non è stato esibito al contribuente (Cass n. 14023/07, Cass. n. 16874/09 e Cass. n. 20420/14).
Nel caso di specie, pertanto, la CTR capitolina è incorsa in errore avendo ritenuto decisiva, ai fini della validità dell'atto di accertamento, l'allegazione del provvedimento di autorizzazione al compimento delle indagini bancarie, “tralasciando per contro di considerare l'incontestata esistenza del provvedimento autorizzatorio risultante dall'avviso di accertamento ed i principi di questa Corte superiormente ricordati”.
In conclusione, gli ermellini hanno rimesso la causa al giudice di merito per nuovo giudizio.
Autore: Redazione Fiscal Focus