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Controlli formali UNICO 2013: risposte entro il 30 settembre 2015

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Controlli formali UNICO 2013: risposte entro il 30 settembre 2015
Con un comunicato stampa del 30 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il rinvio dei termini per rispondere alle richieste di documentazione da controllo formale, ex art. 36-ter del DPR 600/73, inviate con riferimento al periodo d’imposta 2012. La novità prevede lo slittamento al 30 settembre 2015 del termine entro il quale i contribuenti sono chiamati a rispondere alle richieste del Fisco relative ai controlli formali sul modello Unico 2013.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto lo slittamento a fine settembre del termine per rispondere alle richieste di documentazione da controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) sul modello UNICO 2013.
La proroga - spiega l’Agenzia nel comunicato stampa del 30 luglio 2015 - è concessa per evitare potenziali accavallamenti con le risposte agli alert diretti a favorire la compliance fiscale, introdotti dalla legge di Stabilità 2015.
Leggi anche “Controlli formali su UNICO 2013: c'è tempo fino al 30 settembre per l'invio dei documenti”
L’art. 1, commi 634-636, legge n. 190/2014, infatti, disciplina una specifica forma di collaborazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, tesa a incentivare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari. Nello specifico, la legge di Stabilità prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari “elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione”, nonché relativi a deduzioni e detrazioni d’imposta. La finalità è quella di consentire ai contribuenti la possibilità di fornire chiarimenti o rimediare a eventuali errori commessi, beneficiando di una riduzione delle sanzioni connesse al nuovo ravvedimento operoso.
In attuazione di tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha emanato tre provvedimenti (n. 71472 del 25 maggio; n. 83317 del 18 giugno; n. 94624 del 13 luglio 2015) sulla cui base, nelle scorse settimane, sono state inviate ai contribuenti le comunicazioni riguardanti possibili anomalie relative:
- alla rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive;
- ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore;
- ai possibili errori nella dichiarazione dei redditi, scaturiti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente ai sensi dell’art. 21, D.L. n. 78/2010 (spesometro) e dai controlli incrociati con i dati comunicati dai sostituti d’imposta nel modello 770.
Ciò premesso, lo slittamento dei termini per rispondere alle richieste dell’Agenzia relative ai controlli formali sul 2012, presenta l’occasione per un breve riepilogo sulla natura dei controlli in oggetto, disciplinati dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Tale controllo consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e con i dati rilevati dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti, quali sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, ecc.
L’attività di controllo formale si pone, pertanto, a cavallo tra la liquidazione automatica della dichiarazione e il vero e proprio accertamento.
L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettificadegli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire la segnalazionedi eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo.
Di norma il contribuente è invitato a trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia e quanto esposto in dichiarazione.
Se la documentazione prodotta non è idonea a provare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale, contenente la richiesta delle somme dovute.
Risposte ai controlli formali sui redditi 2012 entro il 30 settembre
Qualora il contribuente riconosca la validità della contestazione, può regolarizzare la propria posizione beneficiando di una riduzione delle sanzioni. In particolare, la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria (pari al 30%), restando così inciso nella misura sanzionatoria del 20%,come previsto dall’art. 3, D.Lgs. n. 462/1997.
Il contribuente può beneficiare della medesima riduzione anche nell’ipotesi in cui, a seguito della rideterminazione della pretesa da parte dell’ufficio, segnali tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione - la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.
Nel caso in cui il contribuente sia in disaccordo con la rettifica operata dal Fisco, è possibile rivolgersi nuovamente all’Ufficio di competenza, anche attraverso il canale telematico CIVIS, formulando eventuali osservazioni o inviando nuova documentazione.
Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con le somme rideterminate, da versare con la sanzione ridotta entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso tale termine, l’ufficio è legittimato ad attivare il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.
È appena il caso di ricordare che, trattandosi di avvisi avente natura “amministrativa”, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini, disciplinata dall’art. 1 della legge n. 742/1969.
Nel contesto descritto, in conclusione, la proroga al 30 settembre dei termini riferiti ai controlli formali va incontro alle esigenze manifestate degli operatori, alle prese con le numerose comunicazioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate in un periodo già particolarmente fitto in termini di scadenze.

Fonte: Ipsoa

Agenzia entrate

Consiglio nazionale

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