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Mancanza di liquidità - Forza maggiore - Elemento soggettivo (Cass. pen. 28.7.2015 n. 33021)

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Mancanza di liquidità - Forza maggiore - Elemento soggettivo (Cass. pen. 28.7.2015 n. 33021)
Alla luce di quanto fino ad oggi precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non è possibile invocare la forza maggiore in relazione alla fattispecie di omesso versamento IVA nel caso in cui l’imputato:
- ha contribuito a creare lo stato di decozione aziendale, ricorrendo a scelte contestabili, preferendo utilizzare la liquidità disponibile per procurarsi materie prime, continuare le lavorazioni, pagare i dipendenti e versare i contributi (circostanza che prova la consapevolezza dell’inadempimento ai fini IVA);
- non prova l’impossibilità di fronteggiare altrimenti la crisi, gestendo le proprie risorse economiche e patrimoniali, onde consentire l’accantonamento delle somme dovute ai fini IVA.
In tale contesto, anche la prova del mancato incasso di somme significative da parte dei clienti perde di rilevanza, dal momento che l’inadempimento da parte dei debitori è eventualità insita nel rischio d’impresa, non del tutto imprevedibile.

Giurisprudenza    Cass. pen. 28.7.2015 n. 33021 

Allegati:
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