Omissione del contraddittorio endoprocedimentale - Nullità dell’atto impositivo - Limiti (Cass. 29.7.2015 n. 16036)
Omissione del contraddittorio endoprocedimentale - Nullità dell’atto impositivo - Limiti (Cass. 29.7.2015 n. 16036)
La Cassazione, con la pronuncia 29.7.2015 n. 16036, ha affermato che l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione finanziaria comporta la nullità dell'atto impositivo solo se il contribuente dimostra che, a seguito del confronto con l'Ufficio, l'avviso di accertamento sarebbe stato diverso. Nel caso di specie, il contribuente non aveva neppure "graficamente prospettato" tale possibile risultato diverso dell'atto se si fosse svolto il contraddittorio e, quindi, il medesimo non poteva ritenersi nullo per la mancata instaurazione del confronto con l'Ufficio.
La pronuncia fa parte di quel filone giurisprudenziale che si contrappone alla sentenza n. 19667/2014, con cui le Sezioni Unite avevano stabilito l'esistenza nell'ordinamento di un "diritto al contraddittorio", cioè il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo. A tale diritto va data "attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa" e comporta, in suo difetto, la nullità dell'atto impositivo.
Giurisprudenza Cass. SS.UU. 18.9.2014 n. 19667