Commercialisti & Unico: sanzioni in caso di scarto Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 29 luglio 2015
30 luglio 2015
Commercialisti & Unico: sanzioni in caso di scarto
Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 29 luglio 2015
L’intermediario incaricato che non ha ritrasmesso le dichiarazioni dei clienti dopo la comunicazione dell’“errore bloccante” va sanzionato. È quanto emerge dalla sentenza 29 luglio 2015, n. 16003, della Sezione Tributaria della Suprema Corte.
La controversia ha riguardato un avviso di irrogazione sanzioni comminate a un intermediario, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 241/97, in ragione dell’omessa/ritardata trasmissione delle dichiarazioni di numerosi contribuenti.
A sua difesa l’intermediario ha sostenuto che le dichiarazioni in questione (42 ritenute omesse e una presentata in ritardo) erano state “scartate” dal sistema per irregolarità formali che non avevano inciso sulla determinazione del reddito e sull’applicazione delle imposte. Tesi questa che non ha fatto breccia presso i giudici tributari di merito; sicché la controversia si è spostata nelle aule del Palazzaccio, dove il provvedimento impugnato ha trovato definitiva conferma.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamato la propria giurisprudenza in materia (in particolare Cass. n. 675/2015, secondo cui il legislatore richiede, come prova della presentazione della dichiarazione, nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 2 bis, dell’art. 3, la "ricevuta", che non soltanto dimostra l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria al fine di verificare la tempestività di tale consegna, al fine di assicurare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione, pur sempre sul contribuente gravanti, e che, pertanto, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 10, la dichiarazione inviata si considera presentata con la comunicazione, ovvero la ricevuta, dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto ricevimento del modello), i giudici della Quinta Sezione hanno affermato:
• che la dichiarazione che sia stata "scartata" dal sistema informatico non può ritenersi (ancora) tempestivamente presentata: in tal caso, infatti, non viene emessa la ricevuta attestante la ricezione della dichiarazione da parte dell'amministrazione;
• che la dichiarazione può ritenersi tempestivamente presentata allorché la stessa sia stata (sempre telematicamente) ritrasmessa successivamente alla comunicazione da parte dell'amministrazione dei motivi dell'avvenuto scarto;
• che siffatta procedura doveva essere ben nota al ricorrente, il quale come “intermediario” incaricato della presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei contribuenti, doveva esser specificamente “abilitato” all'utilizzo della procedura in questione dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. 322/98.
Ad avviso degli ermellini, quindi, nel caso esaminato assume rilevanza decisiva ai fini della conferma della sanzione irrogata:
• che l’amministrazione abbia comunicato al ricorrente l’avvenuto “scarto” per la presenza di errori “bloccanti” della dichiarazione dallo stesso telematicamente trasmessa;
• che il ricorrente non abbia provveduto a ritrasmettere la dichiarazione scartata dopo aver ricevuto la predetta comunicazione;
• che il ricorrente non abbia spiegato in alcun modo le ragioni per le quali non ha provveduto alla nuova trasmissione della dichiarazione una volta ricevuta la comunicazione di scarto né nei cinque giorni successivi né in qualche altra data;
• che il ricorrente non abbia prodotto in atti la ricevuta emessa dall’amministrazione ricevente - la sola idonea a dare prova dell’avvenuta (e tempestiva) trasmissione telematica della dichiarazione – né abbia mai sostenuto di averla mai avuta o di averla smarrita.
La Suprema Corte, pertanto, ha deciso per il rigetto del ricorso del professionista, che almeno non dovrà pagare le spese processuali in quanto compensate.
Autore: Redazione Fiscal Focus