Liquidazione dell'imposta - Omesso invio dell'avviso bonario (Cass. 13.7.2015 n. 14544)
Liquidazione dell'imposta - Omesso invio dell'avviso bonario (Cass. 13.7.2015 n. 14544)
E' nulla la cartella di pagamento non preceduta dall'avviso bonario di cui all'art. 1 co. 412 della L. 311/2014, posto che in tal modo è violato il procedimento di liquidazione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata.
In base a quest'articolo di legge, il contribuente evita l'iscrizione a ruolo degli importi nonchè l'irrogazione delle sanzioni da omesso versamento se paga quanto richiesto entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso bonario.
La nullità della cartella di pagamento si verifica a prescindere dalla presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, requisito imposto dall'art. 6 co. 5 della L. 212/2000 per il caso dell'ordinaria liquidazione automatica della stessa.Giurisprudenza Cass. 13.7.2015 n. 14544
Legislazione art. 1 co. 412 L. 30.12.2004 n. 311
Giurisprudenza Cass. 20.5.2014 n. 11000