Raddoppio dei termini per violazioni penali - Estremi del reato rinvenuti a periodo d'imposta "chiuso" (C.T. Reg. Milano sez. Brescia 15.6.2015 n. 2647/67/15)
Raddoppio dei termini per violazioni penali - Estremi del reato rinvenuti a periodo d'imposta "chiuso" (C.T. Reg. Milano sez. Brescia 15.6.2015 n. 2647/67/15)
In base a quanto sancito da Corte Cost. 25.7.2011 n. 247, il raddoppio dei termini di decadenza per violazioni penali opera anche ove la denuncia sia stata presentata in un momento in cui gli ordinari termini di decadenza erano già spirati.
Detta conclusione, che parte dal presupposto in virtù del quale sarebbero presenti due termini (uno "breve", operante sempre, uno "lungo", applicabile solo in presenza di violazione penale), non può essere condivisa.
L'illecito penale e quello amministrativo, nel caso di specie, avevano origine dallo stesso accertamento, "e non vi è motivo, logico, per riconnettervi due specie diverse di termini decadenziali".
Giurisprudenza C.T. Reg. Milano sez. Brescia 15.6.2015 n. 2647/67/15
Legislazione art. 43 DPR 29.9.1973 n. 600
Giurisprudenza C.T. Prov. Treviso 6.5.2013 n. 38/4/13
Giurisprudenza Corte Cost. 25.7.2011 n. 247