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L'Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell'evasione fiscale può - in linea di principio - avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario CTP Milano Sez. XVI, 08-06-2015, n. 5031

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Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez. XVI, 08-06-2015, n. 5031


L'Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell'evasione fiscale può - in linea di principio - avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discende da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente. Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari relativi alla cosiddetta "Lista Falciani", acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l'eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del Fisco). Spetta, quindi, al giudice di merito, in caso di contestazioni fiscali mosse al contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con la difesa del contribuente. Tali informazioni, tuttavia, possono essere utilizzate solo quale spunto di indagine e di conseguenza gli accertatori possono farne uso a condizione che l'accertamento sia supportato da ulteriori elementi. In buona sostanza, la "Lista Falciani" non può essere utilizzata quale prova, ma come semplice indizio (meglio, quale spunto di indagine), e le conseguenti pretese debbono essere suffragate da ulteriori elementi probatori.

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