Istanza di adesione - Sospensione del termine - Sospensione feriale dei termini (Cass. 5.6.2015 n. 11632)
Istanza di adesione - Sospensione del termine - Sospensione feriale dei termini (Cass. 5.6.2015 n. 11632)
La giurisprudenza di Cassazione è orientata nel senso di ritenere non cumulabile la sospensione feriale dei termini con i procedimenti non giurisdizionali.
Pertanto, la sospensione del termine per il ricorso causata dalla domanda di adesione ex art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97, volta a concedere alle parti uno spatium deliberandi in vista della negoziazione della pretesa, è riferita al solo procedimento di adesione, che ha natura amministrativa, e non può cumularsi con la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della L. 742/69.
E' da considerarsi superato quanto sancito nella sentenza Cass. 4.2.2011 n. 2682, così come l'interpretazione ufficiale, sostenuta, in origine, nella R.M. 11.11.99 n. 159.
Giurisprudenza Cass. 5.6.2015 n. 11632
Legislazione art. 6 DLgs. 19.6.1997 n. 218