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Per l'accertamento vale la sede effettiva Sent. CTP Milano 11051/14

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Per l'accertamento vale la sede effettiva
E' nullo l'atto emesso dall'ufficio relativo alla sede legale dell'impresa, se diversa da quella effettiva

Con la sentenza della Ctp di Milano 11051/14, depositata il 1° luglio 2015, si afferma che è competente ad emettere l'avviso di accertamento l'ufficio ove è la sede effettiva della società, non quella nella cui circoscrizione è la sede legale. In caso contrario l'atto notificato è viziato da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. Con questa sentenza si ribadisce il concetto che per individuare il domicilio fiscale delle persone giuridiche, è necessario individuare il luogo in cui l'ente ha il centro principale della propria attività, che può anche non coincidere con il luogo in cui c'è la sede legale. Il fatto che il domicilio fiscale coincida con il luogo in sui è stabilita la sede legale è una mera presunzione, che presuppone la coincidenza tra sede legale ed effettiva.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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